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L’attività del Broker è regolata dal Decreto legislativo del 7 settembre 2005, n° 209, denominato Codice delle Assicurazioni Private.

Il Broker è definito come l’intermediario che agisce su incarico del Cliente, senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.

Per questo motivo l’attività del Broker garantisce la massima indipendenza ed autonomia dalle Compagnie ed ha quale unico scopo professionale la salvaguardia degli interessi del Cliente.

Con lo stesso decreto è stato anche istituito il RUI, Registro Unico degli Intermediari, pubblicamente consultabile e sottoposto alla vigilanza dell’lvass.

Requisiti, accertati dall’lsvap, essenziali per l’iscrizione al Registro, sono la onorabilità e la professionalità.

L’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa non può essere esercitata da chi non è iscritto al Registro.

In particolare, l’esercizio dell’attività di Broker non è consentito agli agenti di assicurazione i quali, invece, agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione. Non è consentito neppure ai produttori diretti, alle banche, agli intermediari finanziari o alle società di intermediazione mobiliare e ai loro incaricati.

II broker è quindi:

 

  • un intermediario atipico perché sta dalla parte del proprio Cliente, del quale ne interpreta le esigenze;
  • un professionista che conosce le dinamiche del mercato e gli strumenti più avanzati;
  • un consulente di fiducia che assiste il Cliente nelle decisioni che riguardano il programma assicurativo.

DOMANDE FREQUENTI

Come posso essere certo della professionalità del Broker?

L’Ivass accerta che il Broker abbia i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal proprio regolamento per esercitare questa attività.

Il mantenimento del livello di professionalità viene garantito dall’obbligo di frequenza e superamento di corsi di aggiornamento periodici.

Che vantaggio ho rivolgendomi ad un Broker anziché ad un agente di assicurazioni?

A differenza dell’agente di assicurazioni, che opera nell’interesse di una o più Compagnie, il Broker secondo la legislazione vigente può agire soltanto su incarico del Cliente ed operare unicamente a favore di quest’ultimo. Il Broker non può ricevere alcun mandato dalle Imprese di assicurazione e né essere soggetto a vincoli.

Per questi motivi, l’attività del Broker garantisce al proprio Cliente la massima indipendenza ed autonomia allo scopo di salvaguardarne gli interessi.

Il Broker può sottoscrivere polizze o altri documenti per conto del proprio Cliente?

Il Broker in nessun caso può sostituirsi al Cliente né può apporre firme su polizze, atti o altri documenti, in luogo dell’Assicurato o del Contraente.

Il Broker mi segue anche in caso di sinistro?

Il Broker è il consulente fiduciario che segue l’azienda per qualunque esigenza assicurativa e, dunque, anche per i sinistri.

In particolare, in caso di danno, al fine di ridurre i tempi di accertamento e, di conseguenza, accelerare il ripristino, il Broker coordina l’intervento di tecnici e periti, ne segue l’attività e verifica sia i criteri di valutazione sia l’equità e la rapidità del risarcimento.